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Articolo aggiuntivo n. 6.04 al ddl C.4200 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 24/01/17

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Matera «Capitale europea della cultura»).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 346 è sostituito dal seguente:
  «346. Al fine di governare e di gestire il ruolo di «Capitale europea della cultura» riconosciuto per il 2019, al comune di Matera non si applicano, fino al 31 dicembre 2019, le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e di servizi, quelle limitative delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, quelle contenenti i limiti percentuali di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quelle relative al vincolo di cui all'articolo 1, comma 236, della presente legge e quelle limitative all'effettuazione di lavoro straordinario di cui all'articolo 14 del CCNL degli enti locali entro il tetto di 45 ore pro capite mensili, nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'evento. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per garantire l'obiettivo di cui al presente comma, in favore del comune di Matera è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.