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Proposta di modifica n. 7.12 al ddl C.4200 in riferimento all'articolo 7.
argomenti:    

testo emendamento del 24/01/17

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In occasione della presidenza italiana del G7 per l'anno 2017 e della presidenza italiana dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa per l'anno 2018, al fine di rafforzare l'amministrazione centrale e gli uffici dedicati alla promozione economica e culturale dell'Italia all'estero e la cooperazione internazionale, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo per il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare ed extracurriculare per la cui dotazione finanziaria è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2017. I programmi di tirocinio curriculare ed extracurriculare di cui al presente comma sono promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, nonché per i laureati che abbiano conseguito la laurea da non oltre 12 mesi. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 500 euro mensili per i tirocini curriculari e di 600 euro mensili per i tirocini extracurriculari; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta, in tutto o in parte, in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari per mese di attività. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può cofinanziare, nell'ambito delle risorse iscritte nel proprio bilancio, tirocini curriculari ed extracurriculari svolti con le modalità di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».