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Articolo aggiuntivo n. 7.026 al ddl C.4200 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 24/01/17

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure di sostegno ai lavoratori delle zone colpite dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016).

  1. Il comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:
  «1-bis. I sostituti d'imposta ovunque fiscalmente domiciliati, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.