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Articolo aggiuntivo n. 7.020 al ddl C.4200 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 24/01/17

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016).

  1. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. In favore dei soggetti di cui al comma precedente, inscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, la cui attività continua, per l'anno 2017, ad essere sospesa a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è riconosciuta per un massimo di sei mesi un'indennità, commisurata al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato».;
   b) al comma 5 le parole: «commi 1 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 4 e 4-bis» e dopo le parole: «per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.