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Articolo aggiuntivo n. 1.0.100 al ddl S.2291 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 25/01/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. – (Modifica all'articolo 319-quater del codice penale). - 1. All'articolo 319-quater, del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "La pena prevista dal primo comma è aumentata fino alla metà se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie"».