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Articolo premissivo n. 01.1 al ddl S.2629 in riferimento all'articolo 1.
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testo emendamento del 26/01/17

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All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Separazione dei modelli bancari)

        1. Nelle more del riordino della disciplina bancaria e finanziaria attuata in sede europea in vista del completamento dell'unione bancaria di cui agli articoli 114 e 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al fine di stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negozi azione di valori mobiliari in genere.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;

            b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

            c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

            d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;

            e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in parti colar modo In favore delle piccole e medie imprese.

        3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.

        4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente».