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Articolo aggiuntivo n. 19.0.5 al ddl S.2629 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 26/01/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180 e all'articolo 1 legge 28 dicembre 2015, n. 208)

        1. All'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. La società veicolo emette titoli in sostituzione di quelli ridotti, convertiti o azzerati di cui all'articolo 27. I titoli emessi sono assistiti da garanzia del Fondo di Risoluzione''.

        2. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 861 sono aggiunti i seguenti:

        ''861-bis. La società veicolo, costituita ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, propone, ai soggetti non aventi diritto all'accesso alle prestazioni previste dal Fondo di solidarietà di cui al comma 855 e dall'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, o comunque non aderenti, lo scambio dei titoli in possesso con obbligazioni emesse dalla società medesima, nel rispetto delle seguenti modalità:

            a) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati Tier 2: obbligazioni senior di pari importo al corrispettivo pagato per la sottoscrizione o l'acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data del 22 novembre 2015, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopracitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina; tali obbligazioni devono avere durata comparabile alla vita residua degli strumenti oggetto di riduzione, ma comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2030 e un rendimento non superiore di un punto rispetto a quello dei titoli di Stato di pari durata;

            b) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati Tier 1: obbligazioni senior pari al 75 per cento del corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data del 22 novembre 2015, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopra citati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina; tali obbligazioni devono avere durata comparabile alla vita residua degli strumenti oggetto di riduzione, ma comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2030 e rendimento in linea con quello dei titoli dì stato di pari durata.

        861-ter. L'accettazione della proposta di cui al comma 861-bis comporta, per i soggetti aderenti, la rinuncia alla procedura arbitrale di cui all'articolo 1, comma 857, lettera d) e 858, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché la rinuncia a far valere ogni altra pretesa giudiziale''».