Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 20.4 al ddl S.2629 in riferimento all'articolo 20.
  • status: Inammissibile (DECADUTO)
argomenti:    

testo emendamento del 26/01/17

sharingList();

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. In caso di assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, le remunerazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dell'alta dirigenza dell'ente sono autorizzate dalla Banca d'Italia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia, sono stabiliti i criteri e i limiti ai quali devono conformarsi le remunerazioni, nel rispetto dei seguenti principi:

            a) previsione di limiti alla remunerazione complessiva in linea con le condizioni del mercato e compatibili con la situazione economica e finanziaria dell'ente;

            b) divieto di attribuzione o pagamento, nel corso del rapporto o in occasione della cessazione dalla carica o dal rapporto di lavoro, di qualsiasi remunerazione, incentivo o compenso variabile, in denaro o in natura, in misura superiore a un terzo della remunerazione complessiva;

            c) previsione che qualsiasi remunerazione variabile di cui alla lettera b) sia direttamente corre lata ai risultati di gestione in un periodo non inferiore a tre anni successivo all'intervento dello Stato;

            d) divieto di pagamento di qualsiasi remunerazione o compenso di cui alla lettera c) prima dell'integrale recupero da parte dello Stato del valore dell'intervento effettuato ai sensi del presente Capo.

        Qualsiasi pattuizione contraria è nulla».