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Proposta di modifica n. 3.143 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

        «15-bis. Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cinquecento milioni di euro per una operazione di tranched cover con la partecipazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto di quanto previsto dai commi 15-ter, 15-quater e 15-quinquies del presente articolo.

        15-ter. La tranched cover ha per oggetto le garanzie già in essere nel portafoglio dei Confidi e in bonis al momento della costruzione dell'operazione. Non sono previsti ulteriori parametri di accesso per le operazioni ammissibili all'intervento.

        15-quater. L'operazione di cui ai commi 15-bis e 15-ter è strutturata come segue:

            a) la tranche junior copre la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta la prima perdita ed è pari al 5 per cento del portafoglio di finanziamenti;

            b) la tranche mezzanina è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior ed è pari al 2 per cento;

            c) il Confidi rilascia una garanzia pari al valore della tranche mezzanina;

            d) il Fondo centrale interviene rilasciando una controgaranzia su richiesta del Confidi garante in misura non superiore alla tranche junior.

        15-quinquies. L'operazione è concessa alle imprese beneficiarie a titolo oneroso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la misura delle commissioni di garanzia ''una tantum'' nella misura massima di:

            0,125 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di micro dimensione;

            0,25 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di piccola dimensione;

            0,5 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di media dimensione.

        15-sexies. Ai fini di cui al comma 15-bis, al Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

                all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

                all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

                all'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole: «fino a 200.000 euro» con le seguenti: «fino a 150.000 euro», le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro»;

            all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo'' sono soppresse»;

            all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

            all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''»;

                alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2014:    –  20.000;

            2015:    –  20.000;

            2016:    –  20.000;

            b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.