Articolo aggiuntivo n. 1.0.2
al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 26/01/2017 in I Affari Costituzionali del Senato da Enrico BUEMI (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI) e altri
testo emendamento del 26/01/17
sharingList();
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Prosecuzione del rapporto di lavoro per i magistrati)
1. È in facoltà degli appartenenti alle categorie di magistrati di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97 di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo massimo di un quinquennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.
2. La facoltà di cui al comma 1 non può comportare, in nessun caso, il trattenimento in servizio oltre il compimento del settantaciquesimo anno di età».