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Articolo aggiuntivo n. 3.0.1 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 26/01/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

        1. Le Aziende del Servizio sanitario nazionale possono consentire il pensionamento anticipato dei loro dirigenti sanitari alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunto almeno un'età pari a 62 anni ed in presenza di un'anzianità contributiva pari a 40 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo, nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui. Durante gli anni dello scivolo, l'importo dell'assegno pensionistico è ridotto del venti per cento fino al conseguimento dell'età pensionabile per legge. Conseguentemente i posti in organico sono soppressi, per essere successivamente riassegnati nella misura di un terzo, da coprire facendo ricorso alle normali procedure concorsuali.

        2. All'onere di cui al comma 1, stimato in 100 milioni annui a decorrere dal 2017 si provvede:

            a) per un importo pari a 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relative al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti, le occorrenti variazioni di bilancio.

            b) per un importo pari a 60 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».