Proposta di modifica n. 4.22 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 26/01/17

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Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro in ragione d'anno, per il triennio 2017-2020, alle Università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, aventi un numero complessivo di iscritti ai corsi di laurea non superiore a tremila studenti, escluse le Università telematiche, con sede legale in una delle Regioni Obiettivo Convergenza, è riconosciuto un contributo proporzionale al numero degli iscritti, nella misura di euro 3.500,00 a studente, finalizzato al sostegno delle spese generali di funzionamento. Nel caso in cui le somme stanziate annualmente siano eccedenti rispetto al numero di studenti iscritti, la residua parte è proporzionale ripartita tra le stesse per il potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali e dei servizi agli studenti. All'onere previsto, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».