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Proposta di modifica n. 4.33 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 26/01/17

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Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) Il comma 1 è sostituire dal seguente:

        ''1. Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi attualmente in carica si svolgeranno contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale in carica, se scadono in un intervallo antecedente a quello indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate.'';

          b) Il comma 11 è sostituito dal seguente:

        ''11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il Presidente è responsabile del procedimento elettorale. La votazione è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti purché non inferiore al decimo degli iscritti.'';

            c) Il comma 12 è abrogato».