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Proposta di modifica n. 4.79 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 26/01/17

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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Al fine di tutelare il sistema scolastico nazionale, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione per almeno 65 ore indetto ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 107 del 13 luglio 2015 svolgono un tirocinio formativo nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da decreto ministeriale emanato dal MIUR entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato.

        A conclusione del periodo di tirocinio formativo, a seguito di una prova scritta sull'esperienza maturata, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici su posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016 a partire dal primo settembre 2017 secondo l'età anagrafica.

        I soggetti che dovessero rimanere esclusi per carenza di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-bis dell'articolo17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128».