Proposta di modifica n. 4.85 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 26/01/17

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Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5-bis. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali, limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, evitare disparità di trattamento tra concorrenti dei concorsi 2004-2006-2010 (previsti dalla 107/2015) e 2011 e risolvere definitivamente i contenziosi ancora pendenti, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata precipuamente ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano svolto con esito positivo il corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1 comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107, al quale sono, altresì, ammessi coloro che abbiano superato la prova preselettiva e/o una prova d'esame con un contenzioso in corso. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili in legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».