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Proposta di modifica n. 5.33 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 26/01/17

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Aggiungere in fine il seguente comma:

        «11-bis. Ai fini della determinazione del contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "è aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2017 è pari a euro 400.000". Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2017».