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Proposta di modifica n. 6.77 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 6.
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testo emendamento del 26/01/17

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Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

        «10-bis. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui alla legge 28 febbraio 1986 n. 44 e successive modificazioni, alla legge 29 marzo 1995 n. 95 e successive modificazioni ed al decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 e successive modificazioni possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016 e di un allungamento delta durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA spa la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo. INVITALIA spa, su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, da rimborsare a tasso zero e con rate semestrali posticipate.

        10-ter. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa, INVITALIA spa è autorizzata ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai suddetti soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale''».