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Articolo aggiuntivo n. 3.0.33 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 13/11/13

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. La Cassa depositi e prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:

            a) la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;

            b) l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

        2. Gli interventi di garanzia del Cassa depositi e prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

        3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono anche disciplinate: a) le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare delle garanzie di cui al comma 1; b) l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili;

        4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana sono regolate le modalità diaccesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1».

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

        All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

        All'articolo 10, camma 37, sostituire Ie parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

        All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,3 per mille»;

        All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro.16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

        All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''22 per cento''»;

        Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

    –    2014:    –  30.000;

            2015:    –  30.000;

            2016:    –  30.000.

            b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.