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Articolo aggiuntivo n. 9.0.3 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 26/01/17

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Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

        1. Il comma 7 dell'articolo 84, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 è sostituito dal seguente:

        «7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:

            a) alla verifica della capacità economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a 2,5 volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando;

            b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori, nei termini che saranno indicati dalle linee guida dell'ANAC da adottarsi; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.».