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Proposta di modifica n. 10.35 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 26/01/17

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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti ai 31 dicembre 2020 e non oltre il compimento del 72º anno di età per tutti i magistrati.»