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Proposta di modifica n. 13.10 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 26/01/17

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Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, dopo le parole: ''sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento'' sono inserite le seguenti: ''. In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra il valore economico dei maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 giugno 2016, dilazionandola, uniformemente su base mensile, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di sei anni a partire dal 1º luglio 2016''».