Proposta di modifica n. 13.54 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 26/01/17

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Apportare le seguenti modificazioni:

        A. al comma 5, sostituire le parole da: «Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Fino al trasferimento deile funzioni di cuiall'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»;

        B. dopo il comma 5, inserire i seguenti:

        «5-bis. AI fine di assicurare il trasferimento delle funzioni di cui al comma 5, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) all'articolo 18-bis, comma 1, primo periodo, le parole da: ''sentite'' fino a: ''comma 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell'albo di cui all'articolo 31, comma 4'' e i commi da 6 a 11 sono sostituiti dal seguente comma: ''1-bis. Ai consulenti finanziari autonomi si applicano le disposizioni stabilite dalla Consob con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 6.'';

            2) all'articolo 18-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ''A decorrere dal 1º ottobre 2009, la'' sono sostituite dalla seguente: ''La'' e le parole: ''sentite lo Banca d'Italia e la CONSOB'' sono sostituite dalle seguenti: ''sentita la CONSOB, ed iscritte in una sezione apposita dell'albo di cui all'articolo 31, comma 4,'';

            b) al comma 2, le parole: ''sentite la Banca d'ltalia e la CONSOB, può prevedere'' sono sostituite dalle seguenti: ''sentita la CONSOB, stabilisce'';

            c) il comma 3 è sostituito dal seguente: ''3. Alle società di consulenza finanziaria si applicano le disposizioni stabilite dalla Consob con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 6.'';

            d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: ''3-bis. Le società di consulenza finanziaria rispondono in solido dei danni arrecati a terzi dai dipendenti e collaboratori di cui esse si avvolgono nell'esercizio dell'attività, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.'';

            3) all'articolo 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''e Organismo'';

            b) al comma 4, le parole da: ''articolato'' fino alla fine del secondo periodo sono sostituite daile seguenti: ''nel quale sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede,i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. Alla tenuta dell'albo provvede l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari che è costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati. Alle riunioni dell'assemblea dell'Organismo ha diritto di assistere un rappresentante della Consob.'' e, al terzo periodo, dopo le parole: ''strutture e attività.'', sono inserite le seguenti: ''L'Organismo esercita i poteri cautelari di cui all'articolo 55 e i poteri sanziona tori di cui all'articolo 196. Quando le modifiche dello statuto e del Regolamento generale interno dell'Organismo riguardano aspetti inerenti l'attività di vigilanza, l'efficacia degli stessi è sospesa per urrperiodo di quindici giorni nel corso dei quali la Consab può richiedere che vengano apportate modifiche o integrazioni ai predetti atti'';

            c) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: ''per l'iscrizione'', sono inserite le seguenti: ''dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede'';

            d) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1. alla lettera b), dopo le parole: ''fuori sede'', sono inserite le seguenti: '', dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria'';

            2. la lettera c) è sostituita dalla seguente ''c) all'iscrizione, alla cancellazione e alle cause di riammissione all'albo previsto dal comma 4;'';

            3. dopo la lettera d), è inserita la seguente: ''d-bis) all'attività di vigilanza svolta dall'Organismo'';

            4. alla lettera g), dopo le parole: ''fuori sede'', sono inserite le seguenti: '', i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria'';

            5. alla lettera h), dopo le parole: ''fuori sede'', sono inserite le seguenti: '', dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria'';

            6. la lettera i) è sostituita dalla seguente: ''i) all'attività dell'Organismo di cui al comma 4'';

            7. alla lettera l), sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', dei consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che svolgono, per conto delle società di cui all'articolo 18-ter, attività di consulenza in materia di investimenti nei confronti della clientela.'';

            e) al comma 7, le parole: ''La CONSOB'', ''di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede'' e ''Essa'' sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''L'Organismo'', ''dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria'' e ''Esso'' e aggiungere in fine le seguenti parole: ''nonché procedefe ad audizione personale. L'Organismo, nell'esercizio dell'attività ispettiva, può avvalersi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Si applica il regime di responsabilità previsto per la Consob dall'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005 n. 262.'';

        4) dopo l'articolo 31, è inserito il seguente: ''Articolo 31-bis (Vigilanza della Consob su!!'Organismo) – 1. La Consob vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.

        2. Per le finalità indicate al comma 1, la Consob può accedere al sistema informativo che gestisce l'albo, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e lo trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni, richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonché convocare i componenti dell'Organismo.

        3. L'Organismo informa tempestivamente la Consob degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

        4. La Consob e l'Organismo collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni.

        5. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Organismo in ragione della sua attivitàdivigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. L'Organismo non può opporre il segreto d'ufficio alla Banca d'Italia, aIl'IVASS, alla Covip e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.'';

        5) all'articolo 55 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria'';

        2. al comma 1, le parole: ''La CONSOB'', ''sede'', e ''«impartite dalla CONSOB'' sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari'', ''sede, del consulente finanziario autonomo e della società di consulenza finanziaria'', e ''emanate in forza del presente decreto.'';

        3. al comma 2, le parole: ''La CONSOB'' e ''consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede'' sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''L'Organismo'' e ''soggetto iscritto all'albo'';

        6) all'articolo 196, sonoapportate le seguenti modificazioni:

            1. alla rubrica sopprimere le seguenti parole: ''abilitati all'offerta fuori sede'';

            2. al comma 1, le parole: ''consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede'' sono sostituite dalle seguenti: ''soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 31, comma 4,'';

            3. al comma 2, le parole: ''Le sanzioni sono applicate dalla CONSOB'' sono sostituite dalle seguenti: ''Il procedimento sanzionatorio è retto dai princìpi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Le sanzioni previste dal comma 1 sono applicate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari previsto dall'articolo 31, comma 4,'';

            4. dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente comma:

        «4-bis. Avverso le decisioni adottate ai sensi dei comma 1 dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari è ammesso ricorso dinanzi alla Corte d'Appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7, 7-bis e 8 dell'articolo 195.

        5-ter. La possibilità di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, continua ad applicarsi in via permanente e continuativa anche all'esito del trasferimento delle funzioni di cui al comma 5. A tal fine, le misure da adottare sono definite ne rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legge 8 aprile 1974 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

        5-quater. All'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo le parole: ''qualsiasi altro soggetto'' aggiungere le seguenti: ''dotato del potere di concludere contratti di credito''.

        5-quinquies. All'articolo 12, comma 1-ter, primo periodo, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo le parole: ''concessione di finanziamenti'' aggiungere le parole ''o alla prestazione di servizi di pagamento''.

        5-sexies. All'articolo 9, comma 1, della legge 9 luglio 2015, n. 114, la lettera o) è soppressa».