presentato il 26/01/2017 in I Affari Costituzionali del Senato da Camilla FABBRI (PD) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 26/01/17
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, capoverso ''Art. 21'', sostituire il comma 1 con il seguente:
''1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo dell'anno di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente delta Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente deila Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 691''.
b) al comma 2, capoverso ''Art. 21-bis'', al comma 1:
1) sostituire le parole: ''negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21'' con le seguenti: ''entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e con le medesime modalità di cui all'articolo 21'';
2) in fine aggiungere il seguente paragrafo: ''La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.'';
c) al comma 4:
1) sostituire le parole ''entro il 25 luglio 2017.'' con le seguenti: ''entro il 16 settembre 2017, quella relativa ai secondo semestre è effettuata entro il 31 marzo 2018.'';
2) lett. c), sostituire le parole: ''30 aprile'' con le seguenti: ''30 settembre''.»