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Proposta di modifica n. 14.23 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 26/01/17

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Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''Ai soggetti danneggiati di cui al presente comma, si applicano le eccezioni alla sospensione dei termini per le materie elencate al comma l''.

            b) dopo il comma 9-quater è aggiunto il seguente:

        ''9-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9-ter si applicano esclusivamente in favore di soggetti parti o difensori che siano stati direttamente danneggiati dagli eventi sismici di agosto o di ottobre 2016. Ai fini del presente articolo per soggetti direttamente danneggiati si intendono coloro che, anche al di fuori dei Comuni indicati negli allegati n. l e 2 abbiano subìto, in conseguenza dei predetti eventi sismici, provvedimenti dell'Autorità di inagibilità o di interdizione all'accesso relativamente alla casa di abitazione, studio professionale o azienda oppure, ove siano in corso le suddette procedure, autocertifichino inagibilità o abbiano subito conseguenze lesive alla propria persona o a quella dei familiari''».