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Proposta di modifica n. 14.75 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 26/01/17

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Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

        «12-bis. I termini di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), all'articolo 7, comma 1, lettera c), e all'articolo 10, comma 3, lettera f) (i), del decreto ministeriale 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2016, n. 150, sono prorogati di 18 mesi, limitatamente agli impianti a fonti rinnovabili ubicati nel territorio dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, il 229, che alla data di dichiarazione dello stato di emergenza avessero richiesto il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio o, per le fonti per la quale è prevista la concessione, del titolo concessorio.

        12-ter. I termini di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), all'articolo 7, comma 1, lettera c), e all'articolo 10, comma 3, lettera f) (i), del decreto ministeriale 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2016, n. 150, sono prorogati di 12 mesi, limitatamente agli impianti a fonti rinnovabili ubicati nel territorio dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, che alla data di dichiarazione dello stato di emergenza abbiano conseguito il titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio».