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Proposta di modifica n. 14.82 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 26/01/17

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Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

        «12-bis. I termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono prorogati di ulteriori tre anni.

        12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».