Proposta di modifica n. 14.94 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 26/01/17

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Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «l2-bis. All'articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

        ''1-bis. Gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per le finalità di cui al comma 1, quarto periodo, non sono computati nei contingenti di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

        1-ter. Le Regioni e gli Enti Locali, oltre i limiti di spesa di cui al comma 1, possono porre a carico dei propri bilanci una quota delle spese relative al personale impiegato presso gli Uffici speciali, in deroga ai vincoli di contenimento delle spese di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296''».