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Proposta di modifica n. 14.119 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 26/01/17

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Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso del settembre 2015, individuati con delibera della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 1921 del 24 novembre 2015, le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, danneggiate dalle avversità, che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, nell'ambito delle risorse già stanziate, possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. La Regione interessata, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità di tali eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione».