Articolo aggiuntivo n. 14.0.12 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 26/01/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14--bis.

(Benefici fiscali lavoratori zone terremotate)

        1. Il comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

        ''1-bis. I sostituti d'imposta, a richiesta degli interessati ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dallo gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600''.

        2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 le ritenute c relative al mese di gennaio 2017 non sono oggetto di rimborso e il termine del 30 settembre 2017 è prorogato al 31 ottobre 2017''».