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Proposta di modifica n. 7.50 ai ddl C.3609 , C.3671-bis , C.3884 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 31/01/17

  Al comma 10, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) disciplinare le modalità attraverso le quali normare la non revocabilità delle cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nei casi in cui il corrispettivo di cessione versato dal cessionario, ovvero pattuito dal cedente con il cessionario, rispetti il limite quantitativo specificato dal citato articolo, avuto riguardo al valore nominale del credito ceduto.