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Proposta di modifica n. 11-bis.59 ai ddl C.3609 , C.3671-bis , C.3884 in riferimento all'articolo 11-bis.

testo emendamento del 31/01/17

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11-bis.
(Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire).

  1. Il Governo è delegato, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, ad adottare disposizioni di modifica degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che agevolino il rispetto degli obblighi di cui ai medesimi articoli da parte del costruttore, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 2 agosto 2004, n. 210 e dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, e lascino ferma, in caso di mancato rilascio della fideiussione, la sanzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.