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Proposta di modifica n. 20.6 al ddl S.2629 in riferimento all'articolo 20.
  • status: Precluso
argomenti:    

testo emendamento del 31/01/17

sharingList();Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. In caso di assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, l'azione sociale di responsabilità, ricorrendone i presupposti, può essere promossa dal Ministero, sentita la Banca d'Italia, indipendentemente dalla quota di capitale detenuta. L'azione può essere esercitata entro dieci anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica e comunque entro due anni dalla sottoscrizione o dall'acquisto delle azioni da parte del Ministero. L'esercizio dell'azione determina la revoca dall'ufficio degli amministratori nei cui confronti essa è promossa. L'azione non può essere esclusa, rinunciata o transatta dall'assemblea».