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Proposta di modifica n. 21.500 al ddl S.2629 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Precluso

testo emendamento del 31/01/17

sharingList();Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 21. - (Banche costituite in forma cooperativa) - 1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste dal presente Capo è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario.

        2. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1.

        3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi.

        4. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole: ''8 miliardi di euro'' inserire le seguenti: ''se emittente azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati''».