Articolo aggiuntivo n. 26.0.501 al ddl S.2629 in riferimento all'articolo 26.
  • status: Precluso

testo emendamento del 31/01/17

sharingList();Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure di salvaguardia del mercato finanziario)

        1. Al fine di preservare la stabilità del sistema finanziario o prevenire i rischi che rappresentano una grave minaccia per la posizione finanziaria delle imprese di assicurazione, il Comitato per le politiche macroprudenziali di cui all'articolo 10 della legge 12 agosto 2016, n. 170, su proposta dell'IVASS, può adottare le seguenti misure precauzionali:

            a) limitare temporaneamente l'esecuzione di alcune opzioni/facoltà previste dai contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione esistenti, quali il differimento della scadenza, il trasferimento tra fondi o il versamento di premi aggiuntivi;

            b) restringere temporaneamente la libera disponibilità di tutti o parte degli attivi;

            c) sospendere, ritardare o limitare temporaneamente, per tutto o parte delle riserve, il pagamento dei valori di riscatto o l'erogazione di prestiti sul contratto;

            d) limitare temporaneamente la distribuzione di dividendi agli azionisti.

        2. Le misure di cui al precedente comma 1, sono adottate per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per un massimo di ulteriori sei mesi se le condizioni che ne hanno giustificato l'introduzione non sono cambiate».

        Conseguentemente, nella rubrica del Capo IV, dopo le parole: «settore bancario» inserire le seguenti: «e finanziario».