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Articolo aggiuntivo n. 26.0.3 al ddl S.2629 in riferimento all'articolo 26.
  • status: Precluso

testo emendamento del 31/01/17

sharingList();Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di adempimenti per le banche)

        1. Le banche che vengono ammesse ai benefici della presente legge hanno l'obbligo di rendere pubblici i nominativi dei primi cento clienti riferibili a sofferenze o perdite registrate dalle medesime nel contesto dei bilanci degli anni 2014,2015 e 2016.

        2. L'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

        ''1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, e salvo espresse previsioni di legge''».