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Proposta di modifica n. 1.3 al ddl C.4022 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 01/02/17

  Al comma 1, capoverso articolo 1084-bis, comma 1, sostituire le parole: «decorso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado» con le seguenti: «dal giorno successivo al collocamento in congedo».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:
   a) al capoverso articolo 1084-ter, comma 1, sopprimere la lettera a);
   b) al capoverso articolo 1084-quater, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dal giorno successivo al conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 1084-ter» con le seguenti: «dal giorno successivo al collocamento in congedo»;
   c) al capoverso articolo 1084-sexies, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ovvero del conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1084-ter».