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Proposta di modifica n. 1.5 al ddl C.4022 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 01/02/17

  Al comma 1, dopo il capoverso articolo 1084-quater, inserire il seguente:

Art. 1084-quater.1.
(Promozione a titolo onorifico per gli ufficiali della Riserva selezionata).

  1. Possono altresì ottenere una promozione a titolo onorifico gli ufficiali di complemento nominati ai sensi dell'articolo 674, nel limite del grado di tenente colonnello o equivalente, a condizione che:
   a) siano decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 988-bis;
   b) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico, né delle promozioni previste dagli articoli 1076, 1077 e 1082, nel periodo di relativa vigenza, nonché dagli articoli 1084 e 1084-bis;
   c) abbiano aderito, dopo la nomina, ad almeno tre richiami in servizio, due dei quali per le esigenze correlate alle missioni internazionali;
   d) siano in possesso di un diploma di laurea specialistica ovvero ad essa equiparato;
   e) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare di stato ovvero di corpo nella misura pari o superiore alla «consegna» i cui effetti non siano cessati ai sensi dell'articolo 1369;
   f) non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;
   g) abbiano aderito, successivamente alla nomina e per almeno dieci anni, anche con discontinuità, a una o più associazioni iscritte, alla data di decorrenza della promozione di cui all'articolo 1 della presente legge o precedentemente, all'albo previsto dall'articolo 937 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.