presentato il 01/02/2017 in IV Difesa della Camera da Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 01/02/17
Al comma 1, dopo il capoverso articolo 1084-quater, inserire il seguente:
Art. 1084-quater.1.
(Promozione a titolo onorifico per gli ufficiali della Riserva selezionata).
1. Possono altresì ottenere una promozione a titolo onorifico gli ufficiali di complemento nominati ai sensi dell'articolo 674, nel limite del grado di tenente colonnello o equivalente, a condizione che:
a) siano decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 988-bis;
b) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico, né delle promozioni previste dagli articoli 1076, 1077 e 1082, nel periodo di relativa vigenza, nonché dagli articoli 1084 e 1084-bis;
c) abbiano aderito, dopo la nomina, ad almeno tre richiami in servizio, due dei quali per le esigenze correlate alle missioni internazionali;
d) siano in possesso di un diploma di laurea specialistica ovvero ad essa equiparato;
e) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare di stato ovvero di corpo nella misura pari o superiore alla «consegna» i cui effetti non siano cessati ai sensi dell'articolo 1369;
f) non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;
g) abbiano aderito, successivamente alla nomina e per almeno dieci anni, anche con discontinuità, a una o più associazioni iscritte, alla data di decorrenza della promozione di cui all'articolo 1 della presente legge o precedentemente, all'albo previsto dall'articolo 937 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.