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Articolo aggiuntivo n. 26.0.502 al ddl S.2629 in riferimento all'articolo 26.

testo emendamento del 31/01/17

sharingList();Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente capo:

«Capo IV-Bis.

Art. 28-bis.

        1. Negli anni 2017-2018, i comuni che alla data del 30 giugno 2017 partecipano ad unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267 possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui, l'emissione di prestito obbligazionario, l'utilizzo dei risparmi derivanti da rinegoziazioni o di avanzi di amministrazione, in presenza di condizioni di rifinanziamento che l'invarianza o la riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

        2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

        3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di estinzione anticipata di cui al presente articolo possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione».