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Proposta di modifica n. 1.207 al ddl S.2068 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 02/02/17

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Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) definizione delle attività di protezione civile come insieme delle attività logistiche volte ad assicurare l'integrità della salute dei cittadini, dei loro beni, delle attività produttive di ogni settore, la tutela dell'ambiente, la tutela del patrimonio culturale e turistico e della salute degli animali, dai danni diretti o indiretti o dal pericolo di danni diretti o indiretti derivanti da calamità naturali o antropiche, dai casi di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2015, n. 68, articolate in attività di monitoraggio, previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi con i medesimi eventi, di pianificazione e gestione logistica delle emergenze, nonché inerenti all'attuazione coordinata delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, per ripristinare la funzionalità dei servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi medesimi;».