Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.901 al ddl S.2068 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 02/02/17

sharingList();

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con la conseguente istituzione di un'apposita gestione separata nella quale confluiscano crediti e debiti maturati per la loro definitiva riallocazione agli enti ordinariamente competenti. Sono altresì definite le modalità con le quali, al verificarsi di situazioni per le quali sia dichiarato lo stato di emergenza, i finanziamenti disposti e le disponibilità finanziarie derivanti da pubbliche sottoscrizioni o da contributi internazionali devono confluire in un'unica contabilità gestita dal commissario delegato che assume la qualità di funzionario delegato. Il :funzionario delegato rende i conti a consuntivo annuale per capitoli di spesa distinti in oneri di. gestione della struttura commissariale, in interventi urgenti di soccorso alla popolazione, in oneri per il ricovero della popolazione, in interventi infrastrutturali urgenti, in contributi assistenziali ed in altri capitoli secondo le modalità individuate nel testo unico di cui all'alinea; al decorrere dal secondo esercizio, il funzionano delegato rende i conti anche a preventivo per l'anno finanziano in corso. Alle gestioni contabili sono date le massime diffusione e trasparenza con relazione semestrale trasmessa alle Camere e pubblicata su quotidiani a diffusione nazionale. I fondi derivanti da donazioni private e da raccolta pubblica di denaro sono esenti da qualunque forma: di prelievo fiscale e possono essere impiegati esclusivamente per l'attuazione di interventi urgenti di soccorso alle popolazioni. Le somme non utilizzate a tale fine al termine del primo esercizio finanziario e comunque non oltre il sesto mese a decorrere dalla dichiarazione dello stato di emergenza non possono essere computate come residuo e sono versate all'erario. Di tali fondi è reso, secondo modalità individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno specifico rendiconto trimestrale da trasmettere alle Camere e da pubblicare su quotidiani a diffusione nazionale. I decreti legislativi di cui all'alinea individuano le modalità per la determinazione e per l'impiego da parte dei funzionari delegati di eventuali ulteriori risorse, ovvero per l'utilizzo di eventuali residui o economie di appalto, che in nessun caso possono essere disposti se non a mezzo di apposita legge;».