Proposta di modifica n. 13.54 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 02/02/17

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Al comma 5, sostituire le parole: «Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Fino al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Al tal fine all'allegato B, n. 40, della legge 9 luglio 2015, n. 114, le parole: "(termine di recepimento 3 luglio 2016)" sono sostituite dalle seguenti: ", come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016 (termine di recepimento 3 luglio 2017). Nelle more del coordinamento da effettuare ai sensi dei provvedimenti di attuazione della predetta direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e allo scopo di assicurare tempestivamente l'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

1) al comma 4, secondo periodo, la parola: "promotori" è sostituita dalle seguenti: "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria";

2) al comma 6, alla lettera b), dopo le parole: "fuori sede" sono aggiunte le seguenti: "dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria";

3) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma 7-bis: "L'Organismo, nell'esercizio dell'attività ispettiva, può avvalersi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sui valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Organismo in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. Si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. I provvedimenti dell'Organismo di cui al comma 4, sono pubblicati dall'Organismo stesso nel proprio bollettino elettronico. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7, 7-bis e 8 dell'articolo 195.";

b) all'articolo 196-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "La Consob" sono aggiunte le seguenti: ", l'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4,";

c) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 72 del 2016, alla lettera g), dopo le parole: "qualsiasi altro soggetto" sono aggiunte le seguenti: "dotato del potere di concludere contratti di credito";

d) all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo le parole: "concessione di finanziamenti" sono aggiunte le seguenti: "o alla prestazione di servizi di pagamento"».