presentato il 06/02/2017 in VI Finanze e tesoro del Senato da Bruno MANCUSO (AP-CPE-NCD-NCI) e altri e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile (IMPROPONIBILE)
testo emendamento del 06/02/17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Misure di salvaguardia del mercato finanziario)
1. All'articolo 10, comma 2, della legge 12 agosto 2016, n. 170, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente lettera:
m-bis) prevedere che il Comitato, su proposta del! 'IVASS, al fine di preservare la stabilità del sistema finanziario o prevenire i rischi che rappresentano una grave minaccia per la posizione finanziaria delle imprese di assicurazione, possa adottare le seguenti misure precauzionali:
a) limitare temporaneamente l'esecuzione di alcune opzioni/facoltà previste dai contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione esistenti, quali il differimento della scadenza o il versamento di premi aggiuntivi;
b) restringere temporaneamente la libera disponibilità di tutti o parte degli attivi;
c) sospendere) ritardare o limitare temporaneamente, per tutto o parte del portafoglio, il pagamento dei valori di riscatto o l'erogazione di prestiti sul contratto;
d) limitare temporaneamente la distribuzione di dividendi agli azionisti.
2. Tali misure sono adottate per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per un massimo di ulteriori sei mesi se le condizioni che ne hanno giustificato l'introduzione non sono cambiate».
Conseguentemente, nella rubrica del Capo IV, dopo le parole: «settore bancario», inserire le seguenti: «e finanziario».