presentato il 06/02/2017 in VI Finanze e tesoro del Senato da Paolo ROMANI (FI-PdL) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
testo emendamento del 06/02/17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di adempimenti per le banche)
1. Le banche che vengono ammesse ai benefici della presente legge hanno l'obbligo di rendere pubblici i nominativi dei primi cento clienti riferibili a sofferenze o perdite registrate dalle medesime nel contesto dei bilanci degli anni 2014,2015 e 2016.
2. L'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
''1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, e salvo espresse previsioni di legge''».