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Articolo aggiuntivo n. 26.0.39 al ddl S.2629 in riferimento all'articolo 26.
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testo emendamento del 06/02/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

        1. All'articolo 9, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. In presenza di parenti entro il primo grado in possesso, a seguito di successione, degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), le condizioni di patrimonio mobiliare o di reddito cui fare riferimento ai fini dell'erogazione dell'indennizzo si intendono riferite al 'de cuius' al momento della sottoscrizione dell'ordine di acquisto degli strumenti medesimi''».