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Articolo aggiuntivo n. 26.0.45 al ddl S.2629 in riferimento all'articolo 26.
  • status: Approvato

testo emendamento del 06/02/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

        1. All'articolo 9, comma 6, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Il servizio di assistenza agli investitori nella compilazione e nella presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è gratuito. Le banche non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.''»