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Proposta di modifica n. 1.15 al ddl C.4200 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 07/02/17

  Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 8 il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non contemplino nell'offerta la sostituzione, quanto meno parziale e progressiva, delle linee produttive che prevedono l'utilizzo del carbone con quelle che impiegano tecnologie alternative, fondate sulla low carbon economy, al fine di minimizzare l'impatto sanitario e ambientale dell'intero processo produttivo, in ossequio all'articolo 32 della Costituzione, e non aggiornino, di conseguenza e previa modifica, l'offerta presentata. Devono essere altresì attuate tutte le BAT (Best Available Techniques – migliori tecniche disponibili) di settore e i relativi Documenti di Riferimento per le BAT “BREFS (Bat Reference Documents)” prevedendo, ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 29-octies comma 4 lettere a), b), c), e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il riesame dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale, finora emanati al fine di completare l'adeguamento dell'assetto produttivo alla Decisione di esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012 n. 2012/135/UE che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, anche con riferimento alle matrici acqua e suolo e al comparto gestione delle materie prime e dei rifiuti, delle emissioni e delle immissioni, al recupero ed alla efficienza energetica, alla sicurezza industriale, ovvero per dare attuazione agli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano in ordine alla decarbonizzazione dei processi produttivi.».