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Sub Emendamento n. 1.1000/1 dell'emendamento 1.1000 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 07/02/17

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All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

        a) all'ultimo periodo, sostituire le parole: «trenta unità», con le seguenti: «quaranta unità»;

        b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciale'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».