Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 4.1 al ddl C.2 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 09/02/17

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. La partecipazione a tutti i trattati e accordi di tipo militare esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere necessariamente portata alla valutazione del Parlamento entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge e in base alle preclusioni e modalità previste dalla legge stessa. Per gli accordi e i trattati, la cui partecipazione non è portata alla valutazione del Parlamento nel termine sopra indicato o sulla cui permanenza il Parlamento si esprime negativamente, il Governo è obbligato alla denuncia nelle forme e modi previsti dalla Parte quinta, Sezione terza della Convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969, ratificata dall'Italia con legge 12 febbraio 1974, n. 112.