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Articolo aggiuntivo n. 12.050 al ddl C.2 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 09/02/17

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
  Art. 12-bis. – 1. Al fine di definire la chiusura dei poligoni e le aree oggetto di utilizzo di armi nocive per l'essere umano, sia civile che militare, e per l'ambiente, disciplinata dalla presente legge, si dispone il riconoscimento automatico del nesso causale tra l'esposizione a particolari fattori di rischio connessi per militari e civili all'attività militare di ogni genere, all'interno e all'esterno dei confini nazionali e il decesso, le infermità invalidanti, le patologie tumorali e quelle connesse.
  2. Si definiscono le aree e le attività soggette a tale automatico nesso causale con particolare riferimento ai poligoni di tiro e siti di stoccaggio di munizionamento di metalli pesanti, e/o all'uranio impoverito e suoi effetti conseguenti sulla salubrità ambientale, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate comprese quelle fuori i confini nazionali, per le particolari condizioni ambientali e operative.
  3. Al fine di adempiere al disposto normativo è previsto il riconoscimento automatico per militari e civili del nesso di causalità tra infermità invalidanti, patologie tumorali e malattie connesse e l'esposizione a particolari fattori di rischio connessi.
  4. Al soggetto militare e civile esposto a particolari fattori di rischio, definiti in seguito, nell'ambito di missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui sono stoccati munizionamenti, che abbia contratto infermità o patologie tumorali e o patologie connesse è riconosciuto l'automatico nesso di causalità conseguente all'esposizione o all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente.
  5. Ai soggetti indicati al comma 1 che abbiano contratto menomazioni all'integrità psicofisica permanentemente invalidanti o a cui è conseguito il decesso, in seguito all'esposizione ai particolari fattori di rischio sono corrisposti i livelli massimi dei benefici delle normative vigenti.
  6. I soggetti beneficiari dell'elargizione di cui al comma 1 sono:
   a) il personale militare e civile italiano operante nei poligoni di tiro e nei siti in cui sono stoccati munizionamenti o che con mezzi provenienti dalle missioni all'estero;
   b) il personale militare e civile impiegato nelle missioni militari all'estero;
   c) i soggetti operanti nella cooperazione a vario titolo, impegnati nelle aree di conflitto e in quelle di cui alle lettere a) e b);
   d) i cittadini residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali è stato utilizzato o è conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree di cui alla lettera b).

  7. Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di 10 km, circostante al perimetro delle basi militari o delle aree di cui al comma 6, lettera b).
  8. La causa di servizio per il soggetto di cui al comma 1 è definita entro sessanta giorni dopo il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell'invalidità emesso dalle Commissioni mediche ospedaliere. Le provvidenze sono corrisposte ai beneficiari secondo i termini e le modalità di cui ai seguenti commi.
  9. I risarcimenti ai soggetti colpiti dalle infermità o patologie permanentemente invalidanti ovvero ai superstiti aventi diritto sono erogati previa domanda al Ministero della Difesa.
  10. La Commissione medica ospedaliera militare riscontra e certifica la patologia.
  11. È istituito apposito ufficio, denominato «Servizio nesso causale automatico».
  12. L'ufficio «Servizio nesso causale automatico» è affidato a soggetti esterni al Ministero della difesa;
  13. L'ufficio certifica l'impiego del personale civile e militare nelle aree definite a rischio esposizione e procede all'istruttoria e alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, in relazione alle aree dichiarate d'impiego che hanno costituito la causa ovvero la concausa e riscontra la certificazione medica.
  14. La Direzione generale del Ministero della difesa predispone gli atti conseguenti per l'erogazione dei risarcimenti.
  15. La Direzione generale della difesa rinviene le risorse in bilancio sui singoli stati di previsione della spesa e necessari alla corresponsione delle provvidenze.
  16. Con apposito regolamento definito dal Ministero della difesa d'intesa con i Cocer e rappresentanti delle associazioni rappresentative della categoria colpita da malattie e infermità sono definite le aree ritenute a rischio esposizione;
  17. Il regolamento definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree a rischio esposizioni e soggette a nesso causale automatico e prioritariamente tra le seguenti:
   a) poligoni di esercitazioni nazionali e non;
   b) missioni militari all'estero;
   c) aree di conflitto;
   d) aree a rischio legate a fattori di rischio esposizione;
   e) aree in cui siano state riscontrate presenze di nano-particelle di metalli pesanti.

  18. Per l'accertamento delle percentuali di invalidità complessiva ai fini dell'erogazione dei benefici di cui al comma 5 si procede secondo le normative vigenti applicando il valore più favorevole tra quello determinato per ciascuna tabella e categoria riconosciuta ai fini della causa di servizio;
  19. Tutte le norme che istituiscono la commissione Cause di Servizio militare sono abrogate e conseguentemente tutte le norme attuative del funzionamento;
  20. Il Ministero dell'economia e delle finanze nomina un commissario per il trasferimento delle pratiche in carico all'Ufficio nesso causale automatico.
  21. Le relative coperture finanziarie per il presente articolo sono individuate nei capitoli di bilancio del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, in riduzione dei capitoli di spesa destinati all'acquisizione di sistemi d'arma.