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Articolo aggiuntivo n. 4.0.2 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 13/11/13

INAMMISSIBILE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contrasto dell'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale)

        1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.

        2. Per i titoli di viaggio connessi a tariffazione elettronica nonché per i titoli di viaggio specificamente individuati dal gestore, la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, anche in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.

        3. La violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con provvedimento regionale e comunque non inferiore a quaranta volte il valore del biglietto ordinario a tempo.

        4. Nelle more della costituzione del Registro anagrafico nazionale (RAN), l'Agenzia delle entrate è autorizzata al trattamento dei dati anagrafici contenuti nelle proprie banche dati ed alla comunicazione dei suddetti dati ai gestori di servizi di trasporto pubblico per le finalità connesse all'attività di prevenzione e contrasto all'evasione tariffaria.

        5. L'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, è integrato con la seguente dicitura successiva all'ultimo periodo: ''Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni di cui alla presente legge anche a guardie particolari giurate o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata, nominati ed autorizzati secondo le modalità previste dalle vigenti leggi in materia di pubblica sicurezza''.

        6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'azienda o dall'ente competente e rivestono, nell'esercizio delle funzioni loro affidate, la qualifica di agente di polizia amministrativa.

        7. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi compreso il potere di richiedere l'esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. Ai fini della corretta identificazione del trasgressore, gli agenti accertatori, in caso di declinazione delle generalità non accompagnata dall'esibizione di valido documento di identità, possono, in conformità all'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, effettuare rilievi fotografici del trasgressore ed allegarli al verbale di cui formano parte integrante.

        8. Il rifiuto di fornire le proprie generalità o la declinazione di false generalità agli agenti accertatori integrano i reati di cui agli articoli 651 e 496 del codice penale e sono punibili ai sensi dei medesimi articoli. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa».